La normativa italiana in materia venatoria risulta chiara per quanto concerne l’utilizzo delle armi da caccia. La legge n. 517/1992 in vigore parla dei mezzi consentiti per l’attività venatoria e ne indica tre: il fucile, l’arco e il falco. Sono vietati altre armi e mezzi non menzionati. Il più diffuso oggi è senza ombra di dubbio il fucile da caccia che si distingue in tre grandi gruppi: i fucili a canna liscia sparano munizione spezzata ( i pallini), i fucili a canna rigata sparano munizione unica (proiettile) ed infine i fucili combinati sono dotati di due o tre canne di cui almeno una liscia ed una rigata, sparano sia munizioni spezzate che proiettili. Il fucile da caccia è uno strumento balistico perfezionato ed è l’ultimo, in ordine di tempo, prodotto dall’uomo per cacciare durante il trascorrere di varie epoche. Il cacciatore che predilige l’arco invece si mette in contatto con un mondo arcaico infatti per millenni lo strumento è stato utilizzato per cacciare, solo in un secondo momento si è trasformato in arma da guerra. Il falconiere invece instaura un rapporto di fiducia ed affezione con il “mezzo”. L’animale è rispettato, perché si instauri un rapporto il falconiere deve farlo volare tutti i giorni ed è solo allora che il nobile animale torna dall’uomo. Il rapace segue il cacciatore dall’alto ed è pronto a raggiungere la preda alzata dall’uomo e dal cane. E’ un tipo di cacciata diversa, il mezzo che l’uomo utilizza non è un oggetto ma un altro essere animale incoraggiato ad usare le sue eccellenti doti di rapace.
Elisa Mazzei
Fotografia scattata in Azienda Agrituristico Venatoria Galiga da Elisa Mazzei
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